Con l’entrata in vigore del D.lgs 184/2023, le compagnie assicurative hanno iniziato a proporre polizze per i muletti ad artigiani e piccole imprese. In risposta a un’interrogazione, il Governo ha promesso di chiarire con un intervento legislativo che non ci sarà l’obbligo di assicurare questi mezzi.
La posizione delle associazioni
Confartigianato e CNA hanno accolto con favore l’impegno del Governo a chiarire, tramite un intervento normativo specifico, l’esclusione dall’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di vari mezzi, tra cui i carrelli elevatori. Questo è quanto emerso dalla risposta del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, il 17 luglio scorso, in risposta a un’interrogazione presentata dall’onorevole Antonio Baldelli in Commissione Trasporti alla Camera, su sollecitazione di Confartigianato e CNA.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 184/2023, artigiani e piccole imprese hanno ricevuto offerte assicurative per polizze su muletti, veicoli stazionati in rimesse e rimorchi, creando il rischio di un aumento significativo dei costi aziendali.
Testo integrale della risposta all’interrogazione
Qui di seguito il testo della risposta del sottosegretario Ferrante:
“In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue sulla base degli elementi forniti dal Ministero delle imprese e del made in Italy competente in materia.
Con il decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2118 del 2021 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. In particolare, è stata introdotta una nuova definizione di veicolo, mediante modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che recepisce la nuova definizione di « veicolo » ed « uso del veicolo » in conformità a sentenze recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le motivazioni sottese a tale intervento normativo sono rinvenibili nella necessità di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, in linea con i recenti interventi giurisprudenziali della suddetta Corte che, sul punto, ha precisato che i veicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. Si precisa, inoltre, che la direttiva (CE) 103 del 2009 non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un « uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto ».
Da ciò ne consegue che l’obbligo assicurativo, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è legato ora non più alla circolazione del veicolo, bensì alla funzione dello stesso, cioè al suo utilizzo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro.
In seguito alla pubblicazione del decreto legislativo n. 184 del 2023, e ad una prima fase applicativa dello stesso, il MIMIT ha comunicato che sono pervenuti diversi quesiti da parte degli stakeholders del settore che hanno fatto emergere situazioni concrete, quali quelle descritte dal deputato interrogante.
Pertanto, a seguito di un’interlocuzione avviata con l’IVASS sul tema, il MIMIT sta valutando l’opportunità di una possibile iniziativa normativa volta a normare tali ipotesi, anche al fine di escludere l’obbligo assicurativo con riferimento ai carrelli elevatori”.
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